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Roma, 15 febbraio 2013
Circolare n. 46/2013
Oggetto: Previdenza – Riforma delle pensioni – Lavoratori salvaguardati – D.M. 8.10.2012, su G.U.
n. 17 del 21.1.2013 – Circ. Min. Lavoro n. 6 del 25.1.2013.
Come è
noto, la riforma previdenziale Fornero (legge n. 214/2011) ha elevato i
requisiti per la pensione mantenendo l’applicazione delle vecchie regole per
alcune categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati
che sarebbero stati particolarmente penalizzati; il numero complessivo dei
lavoratori salvaguardati è stato inizialmente fissato in 65 mila unità e
successivamente elevato di ulteriori 55 mila unità.
Il
Ministero del Lavoro ha stabilito le modalità attuative del secondo contingente
di lavoratori salvaguardati ripartendoli a seconda delle categorie interessate
(tra cui 40 mila lavoratori in mobilità e 6 mila esodati). In particolare,
rientrano in tali categorie i seguenti lavoratori ancorché maturino i requisiti
per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
· lavoratori collocati in mobilità
sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 ancorché
alla data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino cessati dall’attività e
collocati in mobilità e che maturino i requisiti per la pensione entro il
periodo di fruizione della relativa indennità di mobilità;
· lavoratori esodati, ossia quei lavoratori cessati al 31 dicembre 2011 sulla base di
accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la
decorrenza della pensione in base alla previgente disciplina entro il 6
dicembre 2014.
Si fa
osservare che le modalità di accesso ai benefici variano a seconda delle categorie
dei lavoratori interessati. Per i lavoratori in mobilità viene fatto carico
alle imprese di comunicare al Ministero del Lavoro entro il 20 febbraio 2013
l’elenco dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, ed entro il 31
marzo di ciascun anno l’elenco dei lavoratori che saranno licenziati, in
ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze.
L’INPS, sulla base delle comunicazioni trasmessegli dallo stesso Ministero,
ammetterà i lavoratori interessati al beneficio sulla base della data di
licenziamento. Per quanto riguarda invece i lavoratori esodati, è fatto carico agli stessi di inviare la relativa istanza di
accesso al pensionamento, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla
cessazione del rapporto di lavoro, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro il 21 maggio 2013.
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Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 188/2012 |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n.17 del 21.1.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 ottobre 2012
Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratoridall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo ecomma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visti l'art. 6, comma 2-ter, nonche' l'art. 6-bis del citatodecreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1°giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n.171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggettiinteressati dalla concessione del beneficio di cui alle predettedisposizioni; Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inbase al quale, ferme restando le disposizioni di salvaguardiastabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell'art. 24 deldecreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, nonche' ledisposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicatodecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regimedelle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore delcitato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nellimite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisitiper l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sedegovernativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati allagestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatorisociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratoriancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati inmobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino irequisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizionedell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dellalegge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita'lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua adapplicarsi la disciplina in materia di indennita' di mobilita' invigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo alregime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quantoindicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non eranotitolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi disolidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso aipredetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data eferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo annodi eta'; c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma 14 lettera d), deldecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che,antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano statiautorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cheperfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportarela decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplinavigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e iltrentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, deldecreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisitianagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionisticavigente prima della data di entrata in vigore del citatodecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza deltrattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo eil trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore deldecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 214 del 2011; Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato art. 22 deldecreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione delmedesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita' diattuazione del precedente comma 1 dell'art. 22; Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2 delsummenzionato art. 22, laddove e' previsto che l'INPS provvede almonitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto dilavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori dicui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono avvalersi deirequisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti ilraggiungimento del limite numerico delle domande di pensionedeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto ente nonprendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimocomma 1; Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS - per lelettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industrialie dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politichesociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 - sullabase dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazionitrasposte nella tabella riportata nel presente decreto, che hannoconsentito di verificare la congruita' del limite numerico indicatodal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, conriferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie deisoggetti beneficiari ivi elencate; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazionedell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,individuando, alla tabella di cui al successivo art. 6, laripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai finidella concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo art.22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti. Art. 2 1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessacontinuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti diaccesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data dientrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell'art. 22 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) lettera a) del citato art. 22, comma 1: lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenzeoccupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla basedi accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011,ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non
risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita'ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per ilpensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' dimobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensidell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991; b) lettera b) del citato art. 22, comma 1: lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevanoessere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi disolidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso degli interessati aipredetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alladata del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratorirestano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta'; c) lettera c) del citato art. 22, comma 1: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dellacontribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 chedevono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili acomportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo ladisciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data dientrata in vigore del medesimo decreto-legge; i lavoratori interessati non devono aver comunque ripresoattivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno uncontributo volontario accreditato od accreditabile alla data dientrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; d) lettera d) del citato art. 22, comma 1: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti ancheai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di proceduracivile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita'lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entroil 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi diincentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamentepiu' rappresentative a livello nazionale senza successiva
rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa; gli interessati devono risultare in possesso dei requisitianagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionisticavigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimoentro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata invigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 2. I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presentearticolo conseguono il beneficio a condizione che la data dicessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi eoggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioniterritoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollentiindividuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. Ladocumentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicataal successivo art. 4. Art. 3 1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, alMinistero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generaledelle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presentedecreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratorilicenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando perogni lavoratore interessato la data del licenziamento; b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenconominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno diriferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze,indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento. 2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui alcomma 1, che sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generaledelle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dalricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - ilavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma 1,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Art. 4 1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 delpresente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cuiall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapportodi lavoro secondo le seguenti modalita': a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione diaccordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice diprocedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territorialedel lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alladirezione territoriale del lavoro competente in base alla residenzadel lavoratore cessato. 2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentateentro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presentedecreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni perl'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionaridella direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni dipresidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato daldirettore provinciale della sede dello stesso istituto. 5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 nonsono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione. Art. 5 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cuiall'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate contempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'art. 4,comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame,entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzialla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentatal'istanza. Art. 6 1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, ilnumero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio aisensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue: |================================|==================================|| Tipologia di soggetti | Contingente || | Numerico ||================================|==================================||Lavoratori destinatari di | ||programmi di gestione delle | ||eccedenze occupazionali con | ||utilizzo degli ammortizzatori | ||sociali, sulla base di accordi | 40.000 ||stipulati in sede governativa | ||entro il 31 dicembre 2011 | ||[art. 2, comma 1, lettera a), | ||del presente decreto] | ||--------------------------------|----------------------------------||Fondi di solidarieta' [art. 2, | ||comma 1, lettera b), del | 1.600 ||presente decreto] | ||--------------------------------|----------------------------------||Prosecutori volontari [art. 2, | ||comma 1, lettera c), del | 7.400 ||presente decreto] | ||--------------------------------|----------------------------------||Lavoratori cessati ai sensi | ||dell'art. 6, comma 2 -ter, del | ||decreto-legge n. 216 del 2011, | ||convertito, con modificazioni, | 6.000 ||dalla legge n. 14 del 2012 | ||[art. 2, comma 1, lettera d) del| ||presente decreto] | ||================================|==================================|| TOTALE | 55.000 ||================================|==================================| Art. 7 Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presentedecreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita'di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, conparticolare riguardo al regime della durata. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo epubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 68